Sez. 2, Sentenza n. 11775 del 17/06/1980 Ud. (dep. 08/11/1980) Rv. 146569 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - PARTI DI ARMI DA GUERRA - MODIFICA DELL'ARMA - REATI DI PORTO ABUSIVO E DETENZIONE ABUSIVA - SUSSISTENZA.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - PARTI DI ARMI DA GUERRA - MODIFICA DELL'ARMA - REATI DI PORTO ABUSIVO E DETENZIONE ABUSIVA - SUSSISTENZA.*
Il delitto previsto dall'art 2 legge 2 ottobre 1967 n 895 e reato di pericolo, per cui anche la possibilita astratta di modificare e integrare una parte (sia principale che secondaria) di arma, restituendole la potenzialita bellica, offende il bene giuridico protetto. (fattispecie in cui la Corte di merito aveva ritenuto che la pistola beretta cal 9 non costituiva piu arma da guerra in quanto la canna, la molla di recupero e il caricatore erano stati sostituiti con quelli appartenenti a pistola cal 7, 65, comune arma da sparo). (in termini, mass n 144509 anno 1980; sul reato de quo come reato di pericolo mass nn 142392 anno1979; 121518 anno 1972; 115329 anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)