Sez. 1, Sentenza n. 4517 del 26/02/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148846 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CALIBRO NOVE - E TALE - SOSTITUZIONE DELLA CANNA CON ALTRA DI CALIBRO MINORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - RATIO.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - PISTOLA BERETTA CALIBRO NOVE - E TALE - SOSTITUZIONE DELLA CANNA CON ALTRA DI CALIBRO MINORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - RATIO.*
Una pistola beretta calibro nove, alla quale sia stata sostituita la canna con altra di arma comune da sparo, conserva le sue caratteristiche di arma da guerra. (nella specie la canna sostituita era del calibro sette e sessantacinque. La Cassazione ha chiarito che la sostituzione della canna, lasciando inalterato il castello e le altre parti essenziali dell'arma, non impedisce che sia nuovamente montata sulla pistola, con facili accorgimenti, la canna originaria e che quindi l'arma sia restituita alla sua iniziale, spiccata potenzialita offensiva. La Cassazione ha ulteriormente chiarito che proprio in vista di questa possibilita la legge punisce, allo stesso titolo, la detenzione e il porto illegale non solo delle armi da guerra ma anche di parti di esse, cio che conferma come non possa avere alcun rilievo che un'arma, che come tale e da guerra, venga modificata in qualche parte soltanto, rimanendone per il resto inalterata la struttura). (Conf mass n 146569; (Conf mass n 145593; (Conf mass n 142521; (Conf mass n 140694; (Conf mass n 139631, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)