Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 20/04/1971 (Rv. 351238 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - DOMANDA DI AFFRANCAZIONE DALL'ENFITEUSI D'UN FONDO URBANO - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA DA PARTE DEL TRIBUNALE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRETORE SUCCESSIVAMENTE ADITO - CONFLITTO NEGATIVO - SUSSISTENZA - MANCATA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - DOMANDA DI AFFRANCAZIONE DALL'ENFITEUSI D'UN FONDO URBANO - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA DA PARTE DEL TRIBUNALE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRETORE SUCCESSIVAMENTE ADITO - CONFLITTO NEGATIVO - SUSSISTENZA - MANCATA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO - IRRILEVANZA.*
Sussiste conflitto di Competenza allorche, proposta domanda per la affrancazione di un fondo enfiteutico urbano, il tribunale adito dichiari spettare la Competenza funzionale in materia al pretore ai sensi della legge 22 luglio 1966 n 607, e il pretore successivamente adito, ritenga non applicabile nella specie la legge citata non riferendosi essa alle enfiteusi urbane e su tale rilievo dichiari inammissibile la domanda. Tale provvedimento, infatti, nonostante l'anomalia della formula, si traduce in una pronuncia di incompetenza, che avrebbe dovuto indurre il pretore a sollevare d'ufficio il regolamento di Competenza, a norma dell'art 45 cod proc civ. detta omissione non impedisce, pero, alla parte di proporre l'istanza di regolamento di Competenza, conseguendo ugualmente l'effetto di provocare dalla Corte regolatrice la risoluzione del conflitto negativo cosi determinatosi. (Conf 4060'68, mass n 337691).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)