Sez. 3, Sentenza n. 4060 del 23/12/1968 (Rv. 337691 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - CONFLITTO NEGATORIO DI COMPETENZA - ERRONEA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVO - IRRILEVANZA- CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - CONFLITTO NEGATORIO DI COMPETENZA - ERRONEA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVO - IRRILEVANZA- CONDIZIONI.*
Nella ipotesi di conflitto negativo di Competenza l'errore del giudice successivamente adito che invece di elevare conflitto ai sensi dell'art.45 cod.proc.civ dichiari a sua volta la propria incompetenza viene assorbito, in Sede di impugnativa della sentenza con istanza di regolamento di Competenza, dalla attivita diretta ad indicare il giudice competente, cui deve istituzionalmente provvedere la Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)