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Sez. 2, Sentenza n. 44814 del 15/10/2024 Ud. (dep. 06/12/2024) Rv. 287306-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Competenza funzionale ex art. 11 cod. proc. pen. - Deroga al principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Situazione verificatesi successivamente alla apertura del dibattimento - Rilevanza - Trasmissione successiva degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente ex art. 11 cod. proc. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287306-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI

La competenza relativa a procedimenti riguardanti magistrati, stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen., importa una deroga al principio della "perpetuatio iurisdictionis", dovendosi tener conto della situazione prevista dalla norma pur se avveratasi o emersa successivamente alla apertura del dibattimento, e persino in grado di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che sussistessero i presupposti per dare applicazione all'art. 11 cod. proc. pen., con annullamento

della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente ex art. 11 cod. proc. pen., nel caso di magistrato subentrato, in qualità di parte civile, in un processo in corso, a seguito della morte dell'originaria parte lesa).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)