Sez. 6, Sentenza n. 16984 del 08/01/2008 Ud. (dep. 24/04/2008) Rv. 239639 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Natura della competenza "in deroga" - Competenza funzionale e non territoriale - Conseguenze - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI
La speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, derogando ai normali meccanismi in materia ogni qual volta si verifichi il trasferimento del magistrato nella sede del giudice già individuata in base all'art. 11, comma primo, cod. proc. pen., con conseguente rilevabilità del vizio, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie in cui, nelle more tra il giudizio di primo e di secondo grado, un magistrato era stato trasferito presso la sede giudiziaria nella quale si doveva celebrare il processo in cui egli era persona offesa dal reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)