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Sez. 2, Sentenza n. 125 del 07/01/1966 (Rv. 320246 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE - INTERVENTORE NECESSARIO INTERVENUTO SPONTANEAMENTE - DIFFERENZE DI POSIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320246-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE - INTERVENTORE NECESSARIO INTERVENUTO SPONTANEAMENTE - DIFFERENZE DI POSIZIONE.*

La posizione processuale del terzo, che interviene volontariamente in giudizio dopo la prima udienza, e diversa da quella di chi interviene per integrare il contraddittorio nella ipotesi di litisconsorzio necessario. Il primo, infatti, deve accettare la causa nella fase e nello stato in cui la trova al momento dell'intervento, rispettando cioe gli stadi del processo gia superati e senza poter modificare la natura del giudizio in cui viene ad inserirsi. Il secondo, invece, essendo parte necessaria del processo, conserva intatti i propri diritti difensivi, senza incorrere nelle preclusioni e nelle decadenze gia verificatesi per le parti originarie e puo, quindi, anche ad istruttoria ultimata, compiere Atti che alle altre parti non sarebbero piu consentiti. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)