Sez. 2, Sentenza n. 1703 del 17/05/1969 (Rv. 340696 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE - COMPIMENTO DI ATTI PRECLUSI ALLE ALTRE PARTI - CONDIZIONI - INTERVENTO PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE - COMPIMENTO DI ATTI PRECLUSI ALLE ALTRE PARTI - CONDIZIONI - INTERVENTO PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
L'art. 268 cod.proc.civ. consente al terzo che interviene nel giudizio di compiere Atti che non sono consentiti alle altre parti in un solo caso e cioe quando il terzo comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. All'infuori di tale ipotesi le attivita precluse alle parti sono precluse anche all'interventore, sia che egli abbia spiegato intervento meramente adesivo sia che rivesta la qualita di interventore principale. (Conf. 1539-64 V. 125-66, massima n. 320246).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)