Sez. L, Sentenza n. 8368 del 13/10/1994 (Rv. 488081 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Notificazione oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del ricorso principale - Inammissibilità - Inammissibilità del ricorso principale - Influenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI
La proposizione dell'impugnazione principale determina, per coloro cui il relativo atto sia notificato, l'onere di esercitare il proprio diritto d'impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (art. 333 cod. proc. civ.); pertanto, è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333, 370 e 371 cod. proc. civ., il ricorso incidentale contenuto in un controricorso notificato oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso principale, ancorché questo sia a sua volta inammissibile (per difetto, nella specie, di procura speciale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)