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Sez. L, Sentenza n. 881 del 01/02/1996 (Rv. 495659 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve o annuale - Inammissibilità per inammissibilità di quello principale - Osservanza del termine proprio del ricorso incidentale ex art. 370 e 371 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Fattispecie -.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495659-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

L'inammissibilità del ricorso principale determina l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto tardivamente, cioè oltre il termine (breve o annuale) d'impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio (ai sensi degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.) del ricorso incidentale. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a ricorso incidentale rispettoso solo del termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, inammissibile in quanto sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata con atto separato - come esplicitamente riconosciuto nell'intestazione dello stesso ricorso - e con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)