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Sez. U, Sentenza n. 898 del 06/04/1966 (Rv. 321787 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E CULTURALE - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI DISPOSIZIONE - IMPRESCRITTIBILITA - USUCAPIONE COMPIUTA ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PRESCRIVENTE IL VINCOLO DELLA INALIENABILITA E INUSUCAPIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321787-01

DEMANIO - DEMANIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E CULTURALE - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI DISPOSIZIONE - IMPRESCRITTIBILITA - USUCAPIONE COMPIUTA ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PRESCRIVENTE IL VINCOLO DELLA INALIENABILITA E INUSUCAPIBILITA.*

I beni di interesse storico archeologico ed artistico, anteriormente all'entrata in vigore del codice del 1942 non avevano natura demaniale nemmeno se appartenenti allo stato, ma erano sottoposti al regime giuridico proprio dei beni del patrimonio indisponibile e rispetto ad essi il vincolo di inalienabilita venne introdotto soltanto con l. 12 giugno 1902, n. 185. Pertanto validamente e stato usucapito un bene immobile di interesse artistico allo stato se il termine necessario per l'usucapione si e compiuto prima della introduzione legislativa di tale vincolo. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)