Sez. 4, Sentenza n. 3602 del 12/12/1988 Ud. (dep. 09/03/1989) Rv. 180737 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - AFFERMAZIONI APODITTICHE - REQUISITI DELLA MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE APPARENTE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - AFFERMAZIONI APODITTICHE - REQUISITI DELLA MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE APPARENTE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
La motivazione della sentenza, in particolar modo di quella di condanna, deve possedere i caratteri essenziali (che la qualificano motivazione propriamente detta) della correttezza, nel senso della sua perfetta aderenza alle risultanze processuali (e soltanto alle risultanze legittimamente acquisite), della completezza, nel senso della sua estensione a tutti gli elementi offerti dal processo e influenti per la formazione dei singoli giudizi che conducono in quello conclusivo decisorio, e della logicità, nel senso della sua conformità ai canoni dell'esatto ragionamento, al quale conferiscono la struttura di atto di dimostrazione della verità; l'assenza di uno o più di detti caratteri esclude, in quello che è stato l'elaborato giudizio di merito, la natura di vera e propria motivazione, risolvendosi in una motivazione puramente apparente. Ne consegue la nullità della sentenza, per difetto di motivazione, qualora il giudice del merito, senza espliciti riferimenti a fatti acquisiti nel processo, supponga che la direttrice di un istituto "non poteva non essere a conoscenza" di fatti di maltrattamento posti in essere da dipendenti nei confronti dei minori ricoverati. (V mass n 157547; (Conf mass n 177653, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)