diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2132 del 22/06/1987 Ud. (dep. 18/02/1988) Rv. 177653 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - REQUISITI - MANCANZA DI MOTIVI - MOTIVAZIONE APPARENTE - RAVVISABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177653-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - REQUISITI - MANCANZA DI MOTIVI - MOTIVAZIONE APPARENTE - RAVVISABILITÀ.*

In tema di motivazione di un provvedimento giudiziario, come la sentenza, le ragioni poste a fondamento devono essere connotate dai caratteri essenziali della correttezza, nel senso della loro aderenza alle risultanze probatorie acquisite; della completezza nel senso della loro estensione a tutti gli elementi offerti dal processo, influenti per la formazione dei singoli giudizi e conducenti al giudizio decisivo; della logicità nel senso della loro conformità ai canoni che presiedono alle forme del ragionamento ed a queste conferiscono la natura di atto di dimostrazione della verità. La carenza di uno o più dei suddetti elementi esclude in quello che è stato l'elaborato, motivo del giudizio, la natura di vera e propria motivazione e conferisce ad essa la qualifica di motivazione apparente, che, sotto il profilo giuridico, equivale a Mancanza di motivazione. (V mass n 156286; (V mass n 166599).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)