Sez. 5, Ordinanza n. 25512 del 24/09/2024 (Rv. 672381-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Rendimenti frutto di investimento - Onere della prova a carico del contribuente - Conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di previdenza - Sufficienza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di fondi previdenziali integrativi, l'onere del contribuente di provare quale parte di indennità ricevuta è ascrivibile a rendimenti che sono frutto dell'investimento del capitale versato sul mercato non è assolto mediante il mero rinvio al conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di previdenza, salvo che esso contenga una specificazione, tale da chiarirne la provenienza, sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce relativa al rendimento.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)