Sez. 5 - , Ordinanza n. 5494 del 28/02/2020 (Rv. 657365 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondo integrativo Enel - Rendimento frutto di investimento - Intero Patrimonio Enel - Esclusione - Fondamento - Onere della prova a carico del contribuente - Conteggio Enel - Insufficienza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di fondi integrativi Enel, il rendimento corrispondente alla redditività sul mercato dell'intero patrimonio Enel non costituisce rendimento netto "ottenuto", soggetto alla ritenuta del 12, 50 per cento di cui all'art. 6, l. n. 482 del 1985, in quanto tale coerenza costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato; peraltro, è onere del contribuente, che impugni un'istanza di rimborso, provare quale parte di indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti frutto d'investimento sui mercati di riferimento, senza che lo stesso possa dirsi sufficientemente assolto attraverso il mero rinvio al conteggio proveniente dall'Enel, non contenendo questo alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento e non chiarendo, perciò, se si tratta di un incremento della quota individuale del Fondo, attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)