Sez. 1, Sentenza n. 4473 del 12/07/1980 (Rv. 408344 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - DIRITTO ALL'INDENNITA PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - FORME.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - DIRITTO ALL'INDENNITA PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - FORME.*
La prescrizione del diritto all'indennita per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art 2041 cod civ, puo essere interrotta, oltre che dal riconoscimento del diritto stesso (art 2944 cod civ), dalla proposizione della domanda giudiziale (art 2943 primo comma cod civ), con cui si chiede al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, la concreta Determinazione del relativo credito, ma non anche degli altri Atti di Costituzione in mora del debitore (artt 2943 ultimo comma e 1219 cod civ), tenuto conto che l'obbligazione corrispondente sorge e si specifica nel suo contenuto soltanto con la sentenza pronunciata su quella domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)