Sez. 3, Sentenza n. 4031 del 14/06/1988 (Rv. 459155 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - FORME.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - FORME.*
La prescrizione del diritto all'indennità per arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., può essere interrotta, oltre che dal riconoscimento del diritto stesso (art. 2944 cod. civ.), dalla proposizione della domanda giudiziale (art. 2943, primo comma, cod. civ.), ma non anche dagli altri Atti di Costituzione in mora del debitore previsti dall'art. 2943, ultimo comma, in relazione all'art. 1219 cod. civ., atteso che la obbligazione corrispondente sorge e si specifica soltanto con la sentenza pronunciata su quella domanda. (Conf 4473/80, mass n 408344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)