Sez. 2, Sentenza n. 1434 del 10/02/1992 (Rv. 475646 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte della parte - In genere | Mancata dichiarazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Chiamata in giudizio dei successori - Ammissibilità.
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte della parte - In genere
Nel caso di morte (o di perdita della capacità giuridica) di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte, dovendosi in questo caso il termine riassunzione intendersi impropriamente usato come atto d'impulso processuale non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)