Sez. 2, Sentenza n. 12454 del 07/07/2004 (Rv. 574253 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Fallimento di una delle parti costituite - Effetti - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Configurabilità - Modalità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
Il termine di sei mesi per la riassunzione del processo interrotto a seguito del fallimento di una delle parti costituite decorre dal giorno dell'emissione (su richiesta del difensore che denunzia l'evento) dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione in caso di relativa lettura in udienza alla presenza del procuratore della parte interessata alla riassunzione; o, in mancanza di tale lettura, dal giorno in cui la detta parte sia altrimenti venuta a conoscenza, in forma legale (nel caso, a seguito di comunicazione di cancelleria), della pronunzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)