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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21761 del 23/09/2013 (Rv. 627815 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Litispendenza e continenza - Art. 39 cod. proc. civ. - Medesimo ufficio giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi.
Stato
decisa il 2013-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627815-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse (nella specie, opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi), pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)