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Sez. 3, Ordinanza n. 9510 del 21/04/2010 (Rv. 612512 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Pendenza di più procedimenti relativi alla stessa causa davanti al medesimo giudice - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Riunione ex art. 273 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612512-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La contemporanea pendenza, davanti al medesimo giudice, da intendersi come ufficio giudiziario, di più procedimenti relativi alla stessa causa non é riconducibile all'ambito di disciplina dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., che postula la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, ma dà luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 273 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)