Sez. L, Sentenza n. 7219 del 05/09/1987 (Rv. 455334 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - INATTIVITÀ DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ART. 348 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - INATTIVITÀ DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ART. 348 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
L'inattività delle parti nel giudizio d'appello celebrato col rito del lavoro non è disciplinata dall'art. 348 cod. proc. civ., che regolamenta tale situazione processuale nel rito ordinario, atteso che, mentre è escluso che possa configurarsi la prima ipotesi considerata nel primo comma della norma cit. (mancata Costituzione dell'appellante fino alla prima udienza davanti all'istruttore) realizzandosi in ogni caso la Costituzione dello stesso mediante il deposito del relativo atto d'appello, non può ricorrere neppure la seconda ipotesi prevista dallo stesso primo comma (mancata comparizione alla prima udienza dell'appellante già costituito) in ragione del divieto delle udienze di mero rinvio. Pertanto, ove l'appellante non compaia all'udienza di discussione, il collegio deve decidere nel merito l'impugnazione e non già rinviare la causa ad un'udienza successiva, né pronunciare immediatamente l'improcedibilità del gravame. (Conf 1884/82, mass n 419727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)