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Sez. 4, Sentenza n. 732 del 14/03/1969 Ud. (dep. 13/06/1969) Rv. 111845 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI -RINVIO PER LA SOLA RIFUSIONE DELLE SPESE E DEGLI ONORARI A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - VA EFFETTUATO AL GIUDICE PENALE.*
Stato
decisa il 1969-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111845-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI -RINVIO PER LA SOLA RIFUSIONE DELLE SPESE E DEGLI ONORARI A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - VA EFFETTUATO AL GIUDICE PENALE.*

Il giudice penale ha Competenza esclusiva ed inderogabile per la pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile. Ne consegue che l'art.541 cod.proc.pen. non e applicabile e gli Atti devono essere rimessi al giudice penale nel caso di rinvio al giudice di merito perche decida in ordine alla sola rifusione delle spese e degli onorari di difesa a favore della parte civile. (Conf.100971, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)