Sez. 4, Sentenza n. 732 del 14/03/1969 Ud. (dep. 13/06/1969) Rv. 111845 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI -RINVIO PER LA SOLA RIFUSIONE DELLE SPESE E DEGLI ONORARI A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - VA EFFETTUATO AL GIUDICE PENALE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI -RINVIO PER LA SOLA RIFUSIONE DELLE SPESE E DEGLI ONORARI A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - VA EFFETTUATO AL GIUDICE PENALE.*
Il giudice penale ha Competenza esclusiva ed inderogabile per la pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile. Ne consegue che l'art.541 cod.proc.pen. non e applicabile e gli Atti devono essere rimessi al giudice penale nel caso di rinvio al giudice di merito perche decida in ordine alla sola rifusione delle spese e degli onorari di difesa a favore della parte civile. (Conf.100971, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)