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Sez. 4, Sentenza n. 10375 del 20/09/1988 Ud. (dep. 24/10/1988) Rv. 179530 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO IN APPELLO - MANCATA DECISIONE SULL'AZIONE CIVILE - RINVIO AL GIUDICE PENALE - NECESSITÀ - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1988-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179530-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO IN APPELLO - MANCATA DECISIONE SULL'AZIONE CIVILE - RINVIO AL GIUDICE PENALE - NECESSITÀ - RAGIONI.*

Nell'ipotesi che il giudice di appello, dichiarata la Estinzione del reato per effetto di sopravvenuta amnistia, ometta, nella presenza della parte civile ammessa a concludere, di adottare una decisione in ordine agli interessi civili, la Corte di Cassazione, annullata sul punto la decisione impugnata dalla detta parte privata, rinvia al giudice penale perché provveda, riparando l'omissione. Invero, mentre appare razionale che il giudizio riprenda dal momento e dal punto in cui, per errore, rimase inconcluso, il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, da una parte frustrerebbe la finalità della norma di cui all'art. 12 legge 03 agosto 1978 n. 405, implicando la preclusione relativa alla risarcibilità del danno morale, ammessa solo per i fatti costituenti reato, dall'altra pregiudicherebbe la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nelle fasi e nei gradi del giudizio penale. (V mass n 135212; (V mass n 152107; (V mass n 153168; (Conf mass n 111845; (Conf mass n 158775; (contra mass n 167305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 341, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)