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Sez. 2, Sentenza n. 310 del 18/01/1982 (Rv. 418008 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - AZIONE EX ART. 524 COD. CIV. - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA ESCLUSIVA AL DEBITORE RINUNZIANTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEI SUCCESSIVI CHIAMATI ACCETTANTI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418008-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - AZIONE EX ART. 524 COD. CIV. - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA ESCLUSIVA AL DEBITORE RINUNZIANTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEI SUCCESSIVI CHIAMATI ACCETTANTI - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

La legittimazione passiva nell'Azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. - che ha caratteri propri rispetto all'Azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito - spetta esclusivamente a detto debitore, senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è "utiliter data" nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore. (V 2394/74, mass nn 370781, 370783, 370784; (V 1470/64 mass n 302088).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)