Sez. 2, Sentenza n. 1470 del 12/06/1964 (Rv. 302088 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RINUNZIA ALL'EREDITA - IMPUGNAZIONE DEI CREDITORI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RINUNZIA ALL'EREDITA - IMPUGNAZIONE DEI CREDITORI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
La legittimazione passiva nell'Azione promossa dal creditore, ai sensi dell'art.524 cod.civ., per essere autorizzato ad accettare la eredita in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito, spetta al solo debitore rinunziante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524, Cod. Civ. art. 525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)