Sez. 2, Sentenza n. 29648 del 17/06/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 277018 - 02
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione - Criteri - Verifica del giudice – Attendibilità intrinseca – Rilievo logico del propalato - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
Ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, il giudice può fare riferimento anche a valutazioni di carattere logico, purché queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori. (Fattispecie in tema di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, in cui la Corte ha annullato la sentenza assolutoria di appello che, nel riformare la precedente condanna, aveva ritenuto quale motivo di inattendibilità intrinseca del propalato la circostanza che l'organizzazione criminale si fosse servita, per l'esecuzione del delitto, anche di due soggetti ritenuti poco affidabili e che avrebbero dovuto essere poi eliminati dallo stesso collaboratore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)