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Sez. 4 - , Sentenza n. 34413 del 18/06/2019 Ud. (dep. 29/07/2019) Rv. 276676 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione - Credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva delle dichiarazioni - Valutazione unitaria - Necessità.
Stato
decisa il 2019-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276676-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)