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Sez. 1, Ordinanza n. 6816 del 21/03/2026 (Rv. 677888-02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE | Azione di rendiconto ordinaria e azione di rendiconto concorsuale - Presupposti ed oggetto - Differenze. PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677888-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE

L'azione di rendiconto ordinaria, meramente facoltativa e rimessa all'iniziativa degli interessati, ha come oggetto l'accertamento del diritto della parte alla condanna del gestore al pagamento delle somme che risultano dovute o, comunque, all'emissione di titoli di pagamento; l'azione di rendiconto concorsuale - nella quale non è l'interessato a chiedere al gestore il deposito del conto ma è questo ad essere onerato ex lege al relativo deposito e gli interessati hanno facoltà di proporre contestazioni al tribunale - ha, invece, ad oggetto la correttezza e la corrispondenza dell'operato del curatore ai precetti legali ed ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica.

Legge Falliment. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)