Sez. 1, Ordinanza n. 6816 del 21/03/2026 (Rv. 677888-02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE | Azione di rendiconto ordinaria e azione di rendiconto concorsuale - Presupposti ed oggetto - Differenze. PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE
L'azione di rendiconto ordinaria, meramente facoltativa e rimessa all'iniziativa degli interessati, ha come oggetto l'accertamento del diritto della parte alla condanna del gestore al pagamento delle somme che risultano dovute o, comunque, all'emissione di titoli di pagamento; l'azione di rendiconto concorsuale - nella quale non è l'interessato a chiedere al gestore il deposito del conto ma è questo ad essere onerato ex lege al relativo deposito e gli interessati hanno facoltà di proporre contestazioni al tribunale - ha, invece, ad oggetto la correttezza e la corrispondenza dell'operato del curatore ai precetti legali ed ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)