Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14324 del 05/05/2022 (Rv. 665076 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Domanda di rendiconto - Effetti - Condanna al pagamento delle somme dovute - Necessità di espressa richiesta - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI
La domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento; ne consegue che non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute.
Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 263 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 264 com. 3, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)