Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015 (Rv. 636479 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Contestazione dell'esistenza o validità della notificazione del titolo esecutivo o del precetto - Azione esperibile - Opposizione agli atti esecutivi - Titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non opposto - Opposizione all'esecuzione od opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - Criteri di individuazione del rimedio esperibile.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)