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Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 07/07/2009 (Rv. 608806 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo - Notificazione - Inesistenza o nullità - Deduzione - Differenze - Rimedi esperibili - Individuazione - Presupposti di ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608806-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)