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Sez. 2, Sentenza n. 13164 del 25/10/2001 (Rv. 549830 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Condominio di edifici - Amministratore agente in giudizio - Prova della propria veste ed eventualmente dell'autorizzazione in causa esorbitante i limiti previsti dall'art. 1130 cod. civ. - necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549830-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del condominio deve dare la prova, in caso di contestazione, della veste di amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti dall'art. 1130 cod. civ., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi. Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che rilasci il mandato al difensore nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)