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Sez. 3, Sentenza n. 10274 del 16/07/2002 (Rv. 555767 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE | Condominio di edifici - Amministratore agente in giudizio(nelle specie, ricorrente in sede di legittimità in procedimento iniziato da diversa persona fisica) - Prova della propria veste - Necessità in caso di contestazione - Omessa produzione della relativa documentazione - Effetti - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555767-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE

In tema di condominio di edifici, l'amministratore può agire in giudizio e proporre impugnazioni, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 cod.civ., anche senza apposita autorizzazione, e tale potere perdura anche nel caso di cessazione dalla carica, fino alla sostituzione; la cessazione del rapporto di rappresentanza per sostituzione dell'amministratore diviene rilevante durante il corso del giudizio in quanto l'evento sia notificato alla altre parti dal procuratore costituito. In mancanza di tale notifica tale qualità si presume, se non ritualmente contestata dalla controparte, nel qual caso occorre produrre tempestivamente in giudizio la relativa prova (nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da un amministratore di condominio succeduto ad altro amministratore che aveva iniziato il giudizio e conferito il mandato al difensore, perché, a seguito della relativa eccezione del controricorrente, questi non aveva prodotto alcuna documentazione che provasse la propria "legitimatio ad processum").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)