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Sez. L, Sentenza n. 1232 del 05/02/1988 (Rv. 457438 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL LETTURISTA DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457438-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL LETTURISTA DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA.*

Non è censurabile in Cassazione - se adeguatamente e correttamente motivata - la valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice del merito ad inquadrare un determinato rapporto nello schema del contratto di lavoro subordinato o autonomo, essendo il controllo di legittimità limitato alla verifica del rispetto dei criteri generali ed astratti che contraddistinguono le due figure e che vanno rinvenuti nel fatto che, indipendentemente dal nomen juris usato dalle parti, mentre nel rapporto di lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è l'opera, cioè il risultato di un'attività organizzata, nel rapporto di lavoro subordinato tale oggetto è invece costituito dall'energia lavorativa che il lavoratore pone a disposizione della controparte ed esplica, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, sotto la vigilanza e secondo le direttive del datore di lavoro. (nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la statuizione dell'impugnata sentenza che aveva affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro concernente la lettura dei contatori di energia elettrica e compiti informativi ad essa connessi, sul rilievo, in particolare, che l'attività del "letturista" era in concreto condizionata da specifiche Disposizioni di servizio, anche telegrafiche, che escludevano l'autonomia del lavoratore - il quale non poteva neppure avvalersi dell'opera di terzi - nello svolgimento degli incarichi assegnatigli). (Conf 6010/83, mass n 430813).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)