Sez. L, Sentenza n. 6010 del 14/10/1983 (Rv. 430813 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - QUALIFICAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERI DISCRIMINATORI DELLE DUE FIGURE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO DI UN "LETTURISTA" DELL'ENEL.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - QUALIFICAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CRITERI DISCRIMINATORI DELLE DUE FIGURE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO DI UN "LETTURISTA" DELL'ENEL.*
Non è censurabile in Cassazione - se correttamente ed adeguatamente motivata - la valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice del merito ad inquadrare un determinato rapporto nello schema del contratto di lavoro subordinato o autonomo, essendo, invece consentito il controllo di legittimità solo circa l'esatta applicazione dei criteri generali ed astratti discriminatori delle due figure, i quali vanno rinvenuti nel fatto che mentre nel rapporto di lavoro autonomo, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, anche se espressamente enunciato in atto scritto, l'oggetto della prestazione è l'opera, cioè il risultato della propria attività organizzata, nel rapporto di lavoro subordinato tale oggetto è costituito dall'energia lavorativa che il lavoratore pone a disposizione della controparte ed esplica, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, sotto la vigilanza e secondo le direttive di quest'ultima. (nella specie, enunciando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale nel giudizio di merito era stato ritenuto autonomo il rapporto di lavoro di un "letturista" dell'ENEL, incaricato di provvedere alla lettura dei contatori entro un determinato periodo di tempo ed alla riconsegna dei libri di lettura, con previsione di sanzioni per eventuali ritardi, facoltà del lavoratore di farsi sostituire o coadiuvare da terzi, effettuazione del servizio a spese di quest'ultimo, nell'ipotesi di mancato ritiro dei libri medesimi). (V 4368/81, mass n 415060; (V 3956/81, mass n 414612; (V 1978/80, mass n 405610; (V 3208/71, mass n 354613).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)