Sez. L, Sentenza n. 212 del 14/01/1987 (Rv. 449977 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA - DECORRENZA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE DIECI ANNI PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA - DECORRENZA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE DIECI ANNI PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
In caso di omissione contributiva l'Azione di risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ. è esperibile non già nel momento in cui avrebbe dovuto essere versata la contribuzione assicurativa, ma nel momento in cui si concretizza il danno del prestatore d'opera costituito dalla mancata erogazione della pensione. Pertanto la relativa prescrizione decorre dal completo verificarsi della fattispecie risarcitoria e quindi dal momento in cui, avveratosi l'evento protetto dall'Assicurazione (età pensionabile od Invalidità) l'ente assicuratore neghi, in tutto od in parte, la prestazione previdenziale, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro, al quale l'Assicurazione si riferisce, risalga ad oltre dieci anni prima della proposizione della domanda, atteso che esso costituisce in tal caso, non già una situazione giuridica soggettiva suscettibile di autonoma Estinzione per prescrizione, bensì un mero fatto giuridico costitutivo di un diritto soggettivo (il diritto al risarcimento del danno) e pertanto sempre accertabile nei limiti della prescrizione di quest'ultimo. (V 4368/81, mass n 415059).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)