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Sez. L, Sentenza n. 4368 del 04/07/1981 (Rv. 415059 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PER OMESSO O INCOMPLETO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415059-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PER OMESSO O INCOMPLETO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - DECORRENZA.*

Nel caso di omesso od incompleto versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro, ove il lavoratore proponga nei confronti di quest'ultimo non l'Azione per la tutela della sua posizione assicurativa, bensi la distinta Azione per il risarcimento del danno ex art 2116 cod civ, diretta ad ottenere la reintegrazione patrimoniale per il mancato conseguimento delle prestazioni previdenziali a seguito dell'inadempimento contributivo, la relativa prescrizione decorre dal verificarsi dell'evento lesivo e quindi dall'avvenuta perdita totale o parziale della prestazione da parte del lavoratore. (V 3700/77, mass n 387355; (V 1360/77, mass n 385071; (Conf 6568/79, mass n 403314; (Conf 4234/78, mass n 393870; (Conf 4233/78, mass n 393864; (Conf 2616/78, mass n 391976; (Conf 5314/77, mass n 388976; (contra 3933/79, mass n 400396; (contra 1744/75, mass n 375385).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)