Sez. 5, Sentenza n. 915 del 10/11/1977 Ud. (dep. 30/01/1978) Rv. 137772 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - DISAMINA SPECIFICA DI TUTTI GLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART 133 COD PEN - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - MENZIONE DEGLI ELEMENTI RITENUTI PREVALENTI - NECESSITA.*
PENA - DETERMINAZIONE - DISAMINA SPECIFICA DI TUTTI GLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART 133 COD PEN - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - MENZIONE DEGLI ELEMENTI RITENUTI PREVALENTI - NECESSITA.*
Il giudice, nell'Esercizio del potere discrezionale di cui all'art 132 cod pen, pur non essendo tenuto a una disamina specifica di tutti gli elementi indicati nell'art 133 cod pen, deve tuttavia far menzione di quelli che, per la loro Rilevanza, ha tenuto presenti nello stabilire la misura della pena. Sussiste, quindi, violazione dell'art 132 cod pen qualora il giudice, nel fissare la pena per il reato continuato, non abbia fatto menzione degli elementi che ha tenuto presenti per determinare la pena base o la misura dell'aumento di pena.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)