Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 12/05/1978 Ud. (dep. 26/09/1978) Rv. 139991 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI.*
La sospensione condizionale della pena puo essere concessa non piu di due volte ed alla condizione che la nuova condanna segua immediatamente quella precedente, ossia che tra le due non si sia inserita una condanna intermedia e che la pena da infliggere cumulata con quella irrogata precedentemente non superi i limiti stabiliti dall'art 163 del codice penale. Le due menzionate condizioni debbono sussistere entrambe, congiuntamente, affinche possa essere concesso il beneficio della sospensione della pena. (la Cassazione ha a tal fine chiarito che il beneficio presuppone una prognosi favorevole in ordine all'astensione del colpevole dal commettere altri reati, prognosi che, in caso di condanna intermedia, sarebbe impossibile; che il nuovo testo normativo, facendo riferimento al cumulo con la pena irrogata con la precedente condannĂ , esclude implicitamente l'ipotesi di una pluralita di condanne; che, infine, su tale interpretazione non ha inciso la sentenza n 95 del 1976 della Corte costituzionale, la quale si e limitata ad estendere la operativita della norma al caso in cui in ordine alla precedente condanna a pena detentiva per delitto non sia stata disposta la sospensione della pena). (V mass n 137772; (V mass n 134424; (V mass n 133810; (V mass n 133809; (V mass n 133808; (Conf mass n 138980; (Conf mass n 138583; (Conf mass n 136047; (Conf mass n 136026; (Conf mass n 135717; (Conf mass n 135617; (Conf mass n 135091; (Conf mass n 134494; (Conf mass n 134265; (Conf mass n 133213; (contra, nel senso che le condanne alla pena della multa, dello arresto o dell'ammenda, non essendo ostative alla concessione del beneficio, non costituiscono precedente condanna e, pertanto, non vengono in considerazione ai fini dell'applicabilita dell'ultima parte dell'art 164 cod pen).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 12 CORTE COST., Legge 07/06/1964 num. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)