Sez. L, Sentenza n. 3702 del 21/02/2006 (Rv. 588045 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Interpretazione della domanda - Spettanza al giudice del merito - Vizio di ultrapetizione - Censurabilità in sede di legittimità - Presupposti - Vizio motivazionale della interpretazione della domanda - Configurabilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso il vizio di ultrapetizione e confermato la decisione della corte territoriale che, con articolata ed adeguata motivazione, aveva ritenuto la domanda - diretta ad ottenere l'insussistenza dell'altrui diritto alla restituzione - fondata non solo sull'irripetibilità bensì sull'insussistenza dell'indebito per aver la ricorrente, diffusamente e articolatamente, sostenuto l'effettiva esistenza della propria infermità, quale fondata causa del pagamento ricevuto a titolo di prestazione tubercolare, in tale assunto inscrivendosi la sussistenza dell'obbligazione, di cui aveva conseguito adempimento, e la negazione dell'indebito. La Corte ha ritenuto che, nell'ambito della complessiva domanda, la richiesta, pur diretta all'applicazione della legge n.662 del 1996, non risultasse incoerente con tale negazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)