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Sez. 1, Sentenza n. 24495 del 17/11/2006 (Rv. 595202 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Spettanza al giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Presupposti - Vizio motivazionale della interpretazione della domanda - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595202-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

La interpretazione della domanda, in base alla quale il giudice del merito ritenga in essa compresi o meno alcuni aspetti della controversia, spetta allo stesso giudice, ed attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte. Ne consegue che un eventuale errore al riguardo può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente "sub specie" di vizio di motivazione ex art. 360, n.5, cod.proc.civ. (Nella fattispecie, relativa ad una causa di separazione personale tra coniugi, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che, sulla base della puntualizzazione, testualmente operata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni - e confermata dall'atteggiamento conciliativo tenuto dalle parti in detta occasione -, secondo cui le domande "in particolare" attenevano alla mera pronuncia della separazione, all'affidamento della figlia ed al pagamento dell'assegno di mantenimento, aveva escluso, ai fini della individuazione del "petitum", ogni rilievo, ritenendolo generico, del richiamo alle domande contenute nell'atto introduttivo ed agli ulteriori verbali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)