Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 551 del 1988
Massime (1)
Massima n. 13114
- Sanità pubblica
- Medici di medicina generale
- Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con essi
- Esecuzione
- Manifesta inammissiblità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, non avendo l'atto denunziato forza di legge, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - dell'art. 3, secondo comma, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882, concernente la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. - cfr. S. n. 21/1980.
Norme impugnate
- d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882
- art. 3, comma 2, lett. b) contratto o accordo collettivo di lavoro.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, dell'accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882 ("Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale"), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173- bis dell'anno 1985;
Visti l'atto di costituzione di Pellegrino Benedetto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio proposto dal dr. Benedetto Pellegrino contro la USL RM/5 di Roma, il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.;
punto 2
Considerato che la questione sollevata è manifestamente inammissibile in quanto il d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 non è atto avente forza di legge e non è quindi assoggettabile al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte (sentenza n. 21 del 1980);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 ("Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale") sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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