Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 462 del 1990
Massime (1)
Massima n. 16455
- Previdenza e assistenza sociale
- Medici convenzionati con le uu.ss.ll.
- Mancata corresponsione delle quote di carovita in favore dei pensionati che fruiscono l'indennità integrativa speciale
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma contenuta in atto (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833), non avente valore di legge, in quanto tale non assoggettabile a sindacato costituzionale della Corte. - O. nn. 782/1988, 551/1988 e 255/1988.
Norme impugnate
- art. 41, lett. f), comma 3, d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289
- art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, lettera F, terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833", promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Amerighi Amelio e la U.S.L. n. 28 Area Grossetana, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma dell'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833", reso esecutivo con d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, nella parte in cui, in violazione del principio di eguaglianza, esclude la corresponsione delle quote di carovita in favore dei pensionati che fruiscono dell'indennità integrativa speciale (quali i pensionati del pubblico impiego), consentendola invece per quei pensionati (quali i pensionati INPS) che pur beneficiano di meccanismi di adeguamento automatico della pensione al costo della vita, diversi dalla predetta indennità, ma aventi la stessa funzione;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la inammissibilità della questione;
punto 2
Considerato che la questione sollevata è manifestamente inammissibile, in quanto verte su una norma contenuta in un atto non avente forza di legge e non assoggettabile quindi al sindacato costituzionale di questa Corte (ordd. nn.782, 551 e 255 del 1988);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze