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Sez. 2, Sentenza n. 1541 del 23/06/1967 (Rv. 328284 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328284-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Per il principio della contestualita ed unitarieta della prova per testimoni, condizione essenziale dell'ammissione di tale prova in appello e il requisito della novita, concretantesi nell'esigenza che la prova verta su circostanze del tutto distinte e diverse da quelle che hanno formato oggetto delle prove gia espletate nel giudizio di primo grado, in guisa che si possa escludere che l'indagine sollecitata in secondo grado sia diretta a rinnovare o a riproporre, sia pure per completarne i risultati, quella gia esaurita o chiusa, ovvero a contraddire o modificare, comunque, le risultanze gia acquisite. (Conf. 1784-66 1131-66 Cfr. Anche 1533-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)