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Sez. 2, Sentenza n. 3458 del 23/10/1969 (Rv. 343576 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343576-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Per il principio della contestualita ed unitarieta della prova per testimoni, condizione essenziale dell'ammissione di tale prova in appello e il requisito della novita, concretantesi nell'esigenza che la prova verta su circostanze del tutto distinte e diverse da quelle che hanno formato oggetto delle prove gia espletate nel giudizio di primo grado, in guisa che si possa escludere che l'indagine sollecitata in grado di appello sia diretta a rinnovare o a riproporre, sia pure per completarne i risultati, quella gia esauritasi o chiusa, ovvero a contraddire o modificare, comunque le risultanze gia acquisite. (Conf 1541-67, massima n 328284 V 1112-69, massima n 339642 e 339643 356-69, massima n 338364 13-69, massima n 337729).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)