Sez. 5, Sentenza n. 24672 del 28/11/2007 (Rv. 601571 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Art. 3, comma 211, della legge n. 662 del 1996 - Acconto sulle imposte dovute sul TFR - Natura giuridica - Imposta straordinaria - Relativo credito d'imposta - Fallimento del contribuente - Rimborso - Condizioni - Insinuazione al passivo del Fondo di garanzia presso l'INPS - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Il versamento dell'acconto sulle imposte dovute sui trattamenti di fine rapporto dei dipendenti, previsto dall'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140), costituisce una forma di imposizione tributaria straordinaria avente contenuto di mero anticipo forzoso a carico del datore di lavoro, destinato ad essere recuperato attraverso un credito d'imposta da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto. L'obbligo di versare l'anticipo e il diritto al recupero dello stesso non vengono meno in caso di fallimento del contribuente, il quale non esclude l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere il trattamento di fine rapporto ai propri dipendenti; poiché, peraltro, tale obbligo è posto solidalmente a carico del Fondo di garanzia istituito presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, il quale è surrogato nei diritti dei lavoratori, il recupero del credito d'imposta è subordinato all'insinuazione del Fondo al passivo del fallimento, la quale postula l'avvenuto pagamento del trattamento di fine rapporto, che costituisce il presupposto per l'utilizzazione del credito d'imposta.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 211 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)