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Sez. 5, Sentenza n. 22516 del 02/10/2013 (Rv. 628721 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Art. 3, comma 211, legge n. 662 del 1996 - Acconto sulle imposte dovute sul TFR - Natura giuridica - Imposta straordinaria - Relativo credito d'imposta - Fallimento del contribuente - Rilevanza - Obbligo solidale del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS - Rimborso - Condizioni - Insinuazione al passivo - Necessità.
Stato
decisa il 2013-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628721-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Il versamento dell'acconto sulle imposte dovute sui trattamenti di fine rapporto dei dipendenti, previsto dall'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a carico dei sostituti d'imposta, costituisce una forma di imposizione tributaria straordinaria (sui trattamenti maturati al 31 dicembre 1996 e 1997) avente contenuto di mero anticipo a carico del datore, recuperabile attraverso un credito d'imposta da utilizzare al momento del versamento delle ritenute applicate sui TFR medesimi. Non assume rilievo, a tal fine, l'intervenuto fallimento del datore di lavoro, che non determina la liberazione dello stesso dal dovere di corrispondere il TFR ai lavoratori, ma fa sorgere un obbligo, solidale, in capo al Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS, che si surroga nei diritti dei lavoratori per le somme versate subordinatamente all'insinuazione al passivo del fallimento. Ne consegue che l'insinuazione al passivo del Fondo di Garanzia ricomprende anche le ritenute fiscali operate al momento del pagamento, che costituisce l'unico titolo per recuperare il credito d'imposta da parte del datore di lavoro e, per esso, al Fallimento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 213 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 211 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)