Sez. 2, Sentenza n. 1936 del 04/07/1974 (Rv. 370165 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA DI ATTIVITA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART 2247 COD CIV - ESCLUSIONE - ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE PROFESSIONI - STUDI TECNICI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA DI ATTIVITA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART 2247 COD CIV - ESCLUSIONE - ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE PROFESSIONI - STUDI TECNICI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
L'Esercizio delle libere professioni non puo in se e per se essere qualificato come Esercizio di attivita economica ai sensi dell'art 224 7 cod civ, poiche possiede carattere personale e fiduciario, ed il suo svolgimento in forme societarie contrasta con la legge 23 novembre 1939 n 1815 (artt 1 e 2), la quale consente soltanto l'Esercizio associato delle professioni nelle forme dei cosiddetti studi tecnici (legali, commerciali, contabili, amministrativi, tributari) con indicazione dei nomi e cognomi e titoli professionali dei singoli associati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2247, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)