Sez. 2, Sentenza n. 566 del 30/01/1985 (Rv. 438773 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE - SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI - COSTITUZIONE - DIVIETO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1815 DEL 1939 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PROFESSIONISTI - IN GENERE - SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI - COSTITUZIONE - DIVIETO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1815 DEL 1939 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Le società delle quali, a norma dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 è vietata la Costituzione, sono soltanto quelle la cui attività corrisponda alle prestazioni che possono essere fornite individualmente o congiuntamente da uno o più esercenti le professioni intellettuali per le quali è richiesta la iscrizione in appositi albi o elenchi sulla base di titoli di abilitazione o di altri requisiti legali di regola accertati da ordini, collegi od associazioni professionali sotto la vigilanza dello stato (art. 2229 cod. civ.), con la conseguenza che devono ritenersi, invece, non comprese nel detto divieto le attività ausiliarie di informazione, consulenza ed assistenza le quali per natura, caratteristiche e finalità non si risolvono nell'Esercizio delle sopraindicate professioni intellettuali, risultando un prodotto (od una nuova utilità) della cosiddetta impresa di servizio. (nella specie, in applicazione del surriportato principio, la Corte suprema ha ritenuto corretta la decisione di appello che aveva escluso la nullità del contratto con cui una società americana si era obbligata a fornire a un committente italiano un servizio di tipo imprenditoriale, in cui l'opera intellettuale dei professionisti, architetti e ingegneri, non costituiva l'oggetto del contratto stesso, ma si presentava come un apporto concorrente alla prestazione del detto servizio). (V 3193/75, mass n 377307; (V 1936/74, mass n 370165; (V 268/73, mass n 362129).*
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)